| Dear witz, ribadisco il mio ragionamento. Ho evidenziato che a fronte del dato oggettivo delle dimissioni di metà più uno dei consiglieri, il Prefetto doveva accertare la contestualità delle stesse ovvero la presentazione contemporanea al protocollo dell'ente, secondo quanto previsto dal n. 3), lett. b), del comma 1 dell'art. 141. Ho, quindi, aggiunto che ove non fossero ricorsi i presupposti appena indicati, sulla medesima autorità incombeva la verifica del doveroso esercizio della surroga dei consiglieri dimissionari ad opera dell'organo collegiale, ai sensi dell'art. 38, comma 8, poiché' in presenza di una eventuale, acclarata, impossibilità della surroga stessa, si sarebbe integrata la causa di scioglimento contemplata dal successivo n. 4), della lett. b). Pertanto, il Prefetto, nella relazione da inviare al Ministero, avrebbe dovuto dar conto dell'esito dei suoi accertamenti, lasciando aperta la possibilità che questi ultimi potessero compendiare tanto la prima, quanto la seconda ipotesi.
In sostanza, le dimissioni di metà più uno dei consiglieri costituiscono atto politico idoneo a determinare lo scioglimento del consiglio solo ove contestuali. Questo e' un assunto di principio. Ma dopo avere precisato questo assunto, nel momento in cui ho trasposto i presupposti di legge al caso pratico, ho evidenziato che la traccia non forniva il dato della contestualità delle dimissioni, cosicché era imprescindibile un accertamento de Prefetto, nei termini sopra indicati.
Altri, invece, non hanno sviluppato questo aspetto, dando per scontato un elemento, la contestualità delle dimissioni, su cui la traccia taceva.
Un conto, quindi, e' l'affermazione che parlare delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri sia argomento pertinente con la traccia, altro e' sostenere che nella risoluzione del caso pratico dare per scontato un presupposto non evocato, cioè' la contestualità delle dimissioni, sia corretto.
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