Saranno Prefetti - Il forum

NUOVO CONCORSO!!!, Ci (ri)siamo.

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icon1  view post Posted on 19/1/2011, 09:31
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No. Ruby non centra niente... :P
Ecco la notizia:
"con D.P.C.M. 30 novembre 2010, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, quest’amministrazione è stata autorizzata a bandire nel triennio 2010 – 2012 tre procedure concorsuali a complessivi 95 posti, di cui 30 per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, 25 per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia e 40 per l’accesso al profilo professionale di funzionario economico finanziario, area funzionale terza, fascia retributiva F1.”

Preparatevi! :)
 
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tarvisium2
view post Posted on 19/1/2011, 16:37




Se prima non assumono gli 8 idonei del precedente concorso, il bando verrà impugnato e fatto annullare (cons stato 668-2010)

e considerato che il Ministero dell'Interno non ha ancora (inspiegabilmente) chiesto l'autorizzazione per gli idonei, i tempi saranno lunghi
 
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tarvisium2
view post Posted on 19/1/2011, 17:03




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10037 del 2004, proposto da:
Universita' degli studi di Lecce, in persona del Rettore legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;


contro

Il signor Salvatore Campeggio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, via Mantegazza N.24;





Sul ricorso numero di registro generale 10252 del 2004, proposto da:
Universita' degli studi di Lecce, in persona del Rettore legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;


contro

Il signor Salvatore Campeggio, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Nicola Flascassovitti, con domicilio eletto presso Nicola Flascassovitti in Roma, via Mantegazza,24;


per la riforma

quanto al ricorso n. 10037 del 2004:

della sentenza del Tar Puglia - Lecce :sezione I n. 04933/2004, resa tra le parti, concernente annullamento di concorso pubblico per titoli ed esami ad 1 posto di funzionario amministrativo

quanto al ricorso n. 10252 del 2004:

della sentenza del Tar Puglia - Lecce :sezione I n. 04932/2004, resa tra le parti, concernente diniego di assunzione in ruolo.




Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Manzi per delega di Flascassoviti e l'Avv. dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con i ricorsi in appello di cui in epigrafe l’Università degli studi di Lecce impugna le sentenze del Tar per la Puglia, sez. di Lecce, n. 4932/04 e n.4933/04 con la prima delle quali è stato annullato il diniego rettorale di assunzione in servizio dall’odierno appellato Campeggio e, con la seconda pronuncia, è stato annullato il concorso ad 1 posto di <funzionario di elaborazione dati> bandito dall’Università di Lecce con decreto del Rettore n. 1955/99.

Deduce l’Università appellante, con identici motivi di doglianza in entrambi i gravami, che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto sussistente l’obbligo, da parte dell’università, di assumere in ruolo il signor Campeggio, quale soggetto idoneo di precedente tornata concorsuale bandita per l’assunzione di un funzionario di VIII^ qualifica ( con mansioni di elaborazione dati).

Assume l’appellante che la graduatoria concorsuale in cui figurava il signor Campeggio, approvata il 30 dicembre 1995, doveva ritenersi ormai scaduta all’epoca di indizione del nuovo concorso ( 28.10.1999), e che in ogni caso anche in base alla giurisprudenza amministrativa la posizione del soggetto idoneo in precedente concorso non poteva legittimamente qualificarsi alla stregua di vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione, residuando in tale senso ampi margini di discrezionalità in capo alla Amministrazione. Di qui la richiesta di riforma delle impugnate sentenze e di reiezione, in accoglimento degli appelli, dei ricorsi di primo grado proposti dal signor Campeggio.

Si è costituito in giudizio il signor Salvatore Campeggio per resistere ai ricorsi in appello e per chiederne, prima ancora della loro reiezione nel merito, la declaratoria di inammissibilità, per aver l’Amministrazione universitaria prodotto due mezzi di gravame sostanzialmente speculari ( salvo la irrilevante correzione apportata manualmente nell’epigrafe dei distinti mezzi riguardo alla indicazione delle due sentenze impugnate). Evidenzia l’appellato che dal contenuto degli atti di appello si ricava che in realtà ad essere gravata – nonostante la correzione manuale di cui si è detto – è la sola sentenza n. 4933/04 ( che ha deciso il ricorso avverso la nuova indizione concorsuale), con il che dovrebbe ritenersi passata in giudicato la pronuncia n. 4932/04; con la ulteriore conseguenza che non potrebbe ritenersi sussistere l’interesse dell’Università a coltivare il mezzo all’esame ( riguardante la indizione del nuovo concorso) una volta che è stato definitivamente acclarato, con sentenza passata in giudicato, il diritto alla assunzione del signor Campeggio.

All’udienza del 18 dicembre 2009 i ricorsi in appello sono stati trattenuti per la decisione.

Anzitutto deve essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe dato che gli stessi, benché rivolti avverso sentenze distinte, ripropongono identiche questioni di diritto; pertanto, attesa la connessione oggettiva e soggettiva delle cause e le evidenti ragioni di economia processuale, è senz’altro opportuno che la definizione dei ricorsi in appello (peraltro dal contenuto speculare) avvenga con un’unica decisione.

In secondo luogo, il Collegio osserva che si può prescindere dall’esame della questione di inammissibilità degli appelli, sollevata prima di ogni altra difesa dall’appellato signor Campeggio, attesa la infondatezza nel merito delle censure articolate con gli appelli in esame.

La questione centrale, già decisa dal Tar in senso favorevole alla parte privata e che qui viene al riesame del Collegio, può scindersi schematicamente in due distinti profili, tra loro strettamente connessi, sussumibili nei seguenti quesiti: a) se la graduatoria del concorso nella quale il signor Salvatore Campeggio rivestiva la qualità di idoneo non vincitore, era ancora valida ed efficace all’epoca in cui l’interessato ha chiesto alla Amministrazione universitaria la sua assunzione per scorrimento della predetta graduatoria; b) se in capo a tale ultimo ente sussisteva un obbligo giuridico, ovvero una semplice facoltà, di attingere alla predetta graduatoria per la copertura di posti in organico resisi vacanti nella medesima qualifica.

Ritiene il Collegio che ad entrambi i quesiti deve essere data risposta affermativa.

Quanto al primo profilo è sufficiente riportare la sequela degli interventi normativi che hanno via via prorogato, nello spazio temporale oggetto di interesse in questa sede, la validità delle graduatorie concorsuali ai fini dell’assunzione dei dipendenti pubblici.

Orbene, si è detto che la graduatoria in cui figura l’appellato è stata approvata con decreto rettorale n. 386 del 30.12.1995. Pertanto, la predetta graduatoria è rimasta assoggettata dapprima alla disciplina della legge 28.12.1995 n. 549 (art. 1, comma 4), la quale nel prevedere che le disposizioni di cui all’art. 22 commi 7,8,9, primo e secondo periodo,10,11 e 12 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998, ha prorogato fino a tale ultima data la validità delle graduatorie concorsuali (già contemplate dal richiamato art. 22 comma 8 l. cit.); inoltre, poichè la successiva legge 23.12.1999 n. 488 ( art. 20) ha prorogato fino al 31 dicembre 2000 le graduatorie valide al 31 dicembre 1998, è da ritenersi che sia alla data in cui il signor Campeggio ha chiesto di essere assunto – dicembre 1997 – sia alla data in cui l’Università ha opposto il gravato diniego – febbraio 1998 – la graduatoria concorsuale in cui egli figuarava tra i soggetti idonei risultava valida ed efficace. Peraltro, tale soluzione in ordine alla vigenza della graduatoria concorsuale in cui era collocato il signor Campeggio non muta, come rimarcato dalla difesa dell’appellato, quale che sia l’iniziale termine di durata della graduatoria medesima, questione sulla quale sono state prospettate contrastanti ricostruzioni ad opera delle parti in causa ( disputandosi se la stessa dovesse avere durata di 18 mesi, come previsto – prima della modifica del 30.10.2001 - dal Regolamento interno dell’Università di Lecce o di 24 mesi, come previsto dall’art. 23 comma 4 della l. 29.1.1986 n. 23).

Si tratta ora di verificare se l’Università aveva un obbligo giuridico di assumere in servizio il signor Campeggio ovvero se residuavano in capo alla stessa margini di apprezzamento discrezionale.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 23 della citata legge 29 gennaio 1986 n. 23, entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili saranno nominati gli idonei dei concorsi già espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.

Senonchè, anche a prescindere da una tale previsione speciale, che indica la utilizzazione delle graduatorie degli idonei quale strada maestra per soddisfare le esigenze di provvista di nuovo personale, va qui richiamato l’ orientamento giurisprudenziale più recente, a parer del Collegio meritevole di piena condivisione, in tema di utilizzazione delle graduatorie concorsuali ai fini della assunzione dei soggetti che vi compaiono quali idonei.

Orbene, in forza di tale orientamento, le Amministrazioni possono discrezionalmente orientarsi in ordine all’<an> della assunzione, ma non invece in ordine al <quomodo> della stessa. In altri termini, le Amministrazioni possono valutare discrezionalmente se risponde al loro interesse, in quel determinato momento storico in cui la decisione – se del caso su sollecitazione dell’interessato – deve essere presa, far luogo alla copertura del posto ( o dei posti) in pianta organica a mezzo di nuova assunzione ( tanto più che la decisione non è scevra da conseguenze sul piano finanziario, ed è oggi peraltro condizionata, a seguito della introduzione del cd blocco delle assunzioni, da un procedimento di programmazione delle assunzioni e da un meccanismo di previa autorizzazione). Ma una volta che la decisione di assumere è stata assunta, l’Amministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo indire nuova tornata concorsuale (sempre che, si badi, vi sia piena corrispondenza tra profili professionali e non soccorrano particolari ragioni da esplicitare nella determinazione di indire comunque un nuovo concorso).

A parer del Collegio, tale soluzione è imposta dal rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione nell’organizzazione dei pubblici uffici ( art. 97 Cost.).

Ed invero, poichè tra i soggetti idonei di una determinata tornata concorsuale (da una parte) e ( dall’altra) i vincitori di una tornata successiva, non può porsi in linea di principio una distinzione qualitativa di tipo meritocratico ( dato che non può escludersi in linea di principio che gli idonei possano aver ottenuto punteggi di merito più alti di quelli che si andrebbero ad assegnare ai futuri vincitori) e che quindi tra le distinte categorie di soggetti non può essere fatta ex ante – e cioè prima della indizione di una eventuale nuova selezione concorsuale – alcuna differenziazione fondata sul merito, è giocoforza ritenere che, quanto alle modalità della assunzione, il modus operandi della Amministrazione deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici sottesi: 1) alla reiterata scelta del legislatore di prorogare la validità delle graduatorie concorsuale a mezzo di continui interventi normativi (soltanto alcuni dei quali sono stati dianzi richiamati), al fine evidente di consentirne la utilizzazione ( e non di obliterarla), e di evitare in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro, consentendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato; 2) alla necessità che sia assicurata la imparzialità e la trasparenza dell’agire amministrativo, che verrebbe messa in dubbio dalla scelta di consentire alla Amministrazione di scegliere liberamente la modalità della nuova assunzione ( in particolare, tra l’utilizzazione di una graduatoria ancora valida e una nuova indizione concorsuale), tanto più che i nominativi dei soggetti idonei sono noti alla Amministrazione, di tal che la decisione di utilizzare o meno la graduatoria, se lasciata alla sua libera e non motivata determinazione, potrebbe prestarsi a condizionamenti (in positivo o in negativo) poco in linea con il principio di trasparenza.

Ora, facendo applicazione dei suddetti principi al caso che ci occupa, in cui l’opzione per la utilizzazione delle graduatorie ai fini della assunzione è vieppiù frutto – come anticipato - di espressa scelta normativa, ne viene che l’Amministrazione universitaria leccese non aveva motivo di denegare l’assunzione dell’originario ricorrente, dato che la necessità di far luogo alla assunzione di nuovo personale nella qualifica posseduta dal signor Campeggio era stata espressamente affermata dalla stessa Università vuoi a mezzo della nota del 3.3.97 vuoi, per fatti concludenti, dalle reiterate assunzioni di personale a tempo determinato ( tra le quali quelle in favore dello stesso appellato), vuoi infine dalla successiva indizione del concorso ( pur esso gravato in primo grado dal signor Campeggio) ad un posto per personale di 8^ qualifica ( di elaborazione dati).

Né in senso contrario potrebbe rilevare che alla data ( ottobre 1999) in cui tale ultimo concorso è stato bandito la graduatoria in cui si trovava il signor Campeggio era scaduta. Al proposito vale rilevare che a tale epoca il signor Campeggio aveva già impugnato, assumendone la pretestuosità, il primigenio diniego di assunzione, di tal che la successiva indizione del concorso è elemento che conforta la ricostruzione del ricorrente di primo grado attesa la sua valenza indiziaria in ordine alla effettiva necessità dell’università di assumere nuovo personale; l’atto inditivo dunque non rileva per la sua illegittimità intrinseca ma piuttosto per la sua già indicata portata indiziaria di atto rivelatore della volontà della Amministrazione, inconciliabile con il diniego opposto all’originario ricorrente, di coprire nuovi posti in pianta organica. Peraltro, non è senza rilievo che, come non si è mancato di osservare, la successiva legge 23.12.1999 n. 488 ( art. 20) ha prorogato con effetto retroattivo fino al 31 dicembre 2000 le graduatorie valide al 31 dicembre 1998 ( dunque anche quella in cui il signor Campeggio si trovava in posizione utile per essere assunto in ruolo); circostanza questa che l’Università avrebbe dovuto considerare a fronte delle insistenze della parte privata ( che come detto aveva già impugnato ed ottenuto la sospensiva sull’originario diniego), senza che in tale direzione potesse far velo il già pubblicato bando relativo alla nuova tornata concorsuale.

Da ultimo è appena il caso di soggiungere che non appare utile argomento a sostegno delle tesi difensive della appellante Università il richiamo al precedente di questo Consiglio di Stato n. 1068/98, relativo alla distinta fattispecie del concorso a primo dirigente.

In puntuale attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 34 cit., l'articolo 81, primo comma, d.P.R. n. 287 del 1992 ha disciplinato espressamente il concorso speciale per titoli e colloquio integrativo per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche di primo dirigente. Ma è evidente che in tal caso la opzione espressa del legislatore per il concorso quale modalità ordinaria di copertura dei posti resisi vacanti in organico è frutto di una insindacabile scelta legislativa, non derogabile in favore di altre forme di assunzione in ruolo del personale; di talchè tale precedente giurisprudenziale, al di là di ogni diversa considerazione circa la sua portata non vincolante, non potrebbe essere utilmente richiamato per suffragare la tesi della necessaria opzione concorsuale quale modalità per la copertura di posti in settori diversi da quello disciplinato dalla richiamata normativa speciale in cui, per quanto detto, la (all’epoca) vigente disciplina normativa – art. 23 4° comma cit.- imponeva all’Università la copertura dei posti vacanti in organico a mezzo della utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide.

In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi illegittimo, come correttamente rilevato dal primo giudice, il diniego di assunzione opposto dalla Università di Lecce sulla istanza a suo tempo prodotta dal ricorrente di primo grado; di talchè anche la successiva indizione di un nuovo concorso va ritenuta illegittima per invalidità derivata dalla illegittimità del primo diniego. Le gravate sentenze del Tar meritano, pertanto, piena conferma.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello in epigrafe, li respinge, previa loro riunione.

Condanna l’appellante Università al pagamento in favore dell’appellato Campeggio delle spese e competenze del giudizio, che liquida per entrambi gli appelli in complessivi Euro 5.000,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:



Giuseppe Barbagallo, Presidente

Aldo Fera, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






Il Segretario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione


 
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tarvisium2
view post Posted on 19/1/2011, 18:36




N. 08742/2009 REG.SEN.

N. 01686/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2009, proposto da:
Aidala Pietro ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso Luca Agliocchi in Roma, viale delle Milizie, 9; Alletto Stefania, Anselmi Enza Cinzia Natalia, Arena Stefania, Auditore Gianluca, Barruffa Anna, Bellassai Giovanni, Bonutti Laura, Buscaglia Angelo, Castiglia Michela, Chianetta Marilena, Cori Domenica, Cozzolino Davide, Cuomo Nobile, D'Ambrosio Carla, D'Apuzzo Chiara, D'Avino Giuseppe, Di Camillo Romina, Di Capua Francesco, Di Francisca Sandra Maria Angela, Di Martino Elena, Di Martino Maria Rosaria, Di Re Maria Grazia, Di Tardo Alessio, Errigo Maria Grazia Carmen, Esposito Nadia, Federazione Nazionale Ugl Agenzie Fiscali, Ferrari Ilaria, Festini Purlan Barbara, Gemignani Serena, Giardina Carmelo Massimo, Grisorio Tommaso, Impicciche' Melchiorre, Invigorito Roberta, La Rocca Angela Roberta, Lisco Giacomina, Loffredo Vera, Luceri Marco, Maggio Annamaria, Malta Valerio, Mandra' Daniela Enza Renata, Matrascia Marcello, Mazzaccara Brigida, Muollo Fabio, Pressano Carmela, Prestianni Luana Giuseppa, Pulcrano Vincenzo, Repetto Elena, Saccone Flora, Sangineto Maria, Sannazzaro Patrizia, Savini Francesca, Scaldarella Laura, Serra Camilla, Silipigni Massimo, Spoto Sabrina, Telesca Angela, Tramazzo Valentina, Truscello Claudia, Valentino Cinzia, Zazzera Erminio Stefano, Zoppe' Sara;


contro

Agenzia Per Le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/194720, per la “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria”;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso..




Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Considerato:

che con bando dell’8.2.2008 l’Agenzia delle Entrate indiceva una “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria”;

che il suddetto bando prevedeva (all’art.4) tre prove, della quali la prima definita “prova oggettiva tecnico-professionale”; la seconda definita “prova oggettiva attitudinale” e la terza “tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale”;

che in base all’art.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova “i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono”;

che l’art.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova “i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40%”; e che l’art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere conto della valutazione espressa sul tirocinio;

che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda;

che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/30, ma non risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l’ammissione alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);

che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l’Amministrazione ha indetto una nuova procedura concorsuale, per l’assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente, senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/30 (che non erano stati ammessi, cioè, esclusivamente a cagione di mancanza di posti);

che, pertanto, gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone l’annullamento nella parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante “scorrimento” della graduatoria, al tirocinio teorico-pratico;

che l’Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese;

che con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme contenute nel DPR n.487/1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del “tirocinio con prova orale finale”;

che con appositi scritti difensivi l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza anche del ricorso per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, la sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese;

Considerato che con il primo assorbente motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano violazione dell’art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per incongruità della motivazione, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al “tirocinio” costituente la terza prova del “secondo” concorso, i soggetti che avevano già superato con punteggio superiore ai 24/30 (dunque con punteggio attestante l’”idoneità”) le prime due prove della precedente procedura;

Considerato e Ritenuto, al riguardo:

che la “seconda procedura” selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa;

che nella “prima procedura” i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. “terza prova”) non già perché risultati “inidonei”, ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire;

che, pertanto, la “ripetizione” delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell’azione amministrativa;

che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale appare in contrasto anche con la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell’art.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall’art.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dall’art.51 della L. n.388 del 2000;

che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, “lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della PA” (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536);

che l’avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l’accesso al tirocinio,

che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di laurea minimo; che pertanto l’Amministrazione appare maggiormente garantita dall’utilizzazione della “graduatoria” degli “idonei” compilata nell’ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come “illogico” il comportamento dell’Amministrazione, volto a “neutralizzare” gli effetti di una procedura selettivamente più rigorosa;

che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento;

Ritenuto, in considerazione delle superiori osservazioni:

che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative - delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione dei ricorrenti (mediante “scorrimento” della graduatoria già compilata nell’ambito della precedente procedura selettiva) alla prova indicata come “tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale”;

che la superiore statuizione esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli - accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, “dipendente” da quest’ultimo) sollevate dall’Avvocatura dello Stato;

che sussistono giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.000,00;

P.Q.M.

accoglie in parte il ricorso; e, per l’effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di ammettere i ricorrenti al tirocinio per cui è causa.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:



Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n.
R.G. 14077/00
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter -
composto dai signori
Francesco Corsaro PRESIDENTE
Umberto Realfonzo COMPONENTE
Stefania Santoleri COMPONENTE, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 14077/00, proposto da ALLEGRA SALVATORE FILADELFO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Laura Mora e Francesco Vannicelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via Varrone n. 9.
contro
l’ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE – I.I.M.S. - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Saverio Fatone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via M. Dionigi n. 29.
e nei confronti di
ANCORA ANNA, controinteressata, rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Fatone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via M. Dionigi n. 29
per l'annullamento
- del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore, terzo livello professionale per il laboratorio di Scienze Sociali dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 41, del 26/5/2000 con il quale è stato bandito un nuovo concorso per un posto di ricercatore di terzo livello anziché procedere all’assegnazione del posto al Dott. Salvatore Filadelfo Allegra mediante lo scorrimento della precedente graduatoria;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il bando impugnato, con particolare riferimento alla deliberazione del C.d.A. dell’I.I.M.S. n. 118 del 9/11/98 e allegati, con la quale è stata assunta la decisione di reiterare il procedimento concorsuale de quo anziché procedere allo scorrimento della graduatoria, deliberazione già impugnata con ricorso R.R. 488/99, Sez. III Ter, in data 5/1/99.
- del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso espletato, di quello di nomina della controinteressata e degli atti di assegnazione dell’incarico alla Dott.ssa Anna Ancora (motivi aggiunti notificati in data 26/4/02)
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 ottobre 2002 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Massimo Letizia su delega dell’Avv. Francesco Vannicelli per la parte ricorrente e l’Avv. Saverio Fatone per l’Amministrazione resistente e la controinteressata.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
ESPOSIZIONE IN FATTO.
Il ricorrente, laureato in Sociologia, ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ricercatore presso l’Istituto Italiano di Medicina Sociale, bandito con decreto del Direttore Generale in data 24/7/97.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 27 del 21/4/98 è stata approvata la graduatoria del concorso ed è stato proclamato vincitore il Dott. Adolfo Morrone che è stato assunto in servizio a decorrere dal 1/5/98.
Il ricorrente si è classificato al secondo posto della graduatoria alla distanza di soli 0,85 punti dal vincitore.
Questi, però, con lettera del 31/7/98 ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 1/9/98 avendo ottenuto un altro incarico incompatibile.
Le dimissioni del Dott. Morrone sono state accettate dall’Amministrazione con decorrenza 1/9/98.
In data 17/9/98, il ricorrente, secondo classificato, ha presentato all’Istituto Italiano di Medicina Sociale formale istanza di scorrimento della graduatoria avente validità fino al 14/2/02.
La domanda del ricorrente è stata respinta dall’Istituto con nota del 26/11/98 prot. n. 4969/AA.GG. con la quale l’Ente ha ritenuto che non vi fossero validi presupposti per disporre lo scorrimento.
Avverso detta deliberazione il ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale R.R. 488/99 dinanzi a questo Tribunale, trattenuto in decisione, unitamente al presente ricorso, alla stessa udienza del 10/10/02.
Con ordinanza n. 121/99 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta avverso il diniego di scorrimento; detta ordinanza è stata però riformata, senza alcuna motivazione, da parte del Consiglio di Stato.
L’Istituto ha nuovamente bandito il concorso pubblico per la copertura di un posto di ricercatore.
Avverso il bando di concorso, ed avverso il provvedimento di diniego di scorrimento della graduatoria, deduce il ricorrente i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di concorso di data 24/7/97 – Violazione dell’art. 15 del D.P.R. 9/5/94 n. 487 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento del fatti – Illegittimità derivata del nuovo bando di concorso.
Sostiene il ricorrente che il bando sarebbe viziato da illegittimità derivata rispetto al provvedimento di diniego di scorrimento della graduatoria impugnato con il ricorso R.R. 488/99.
Deduce infatti il ricorrente che ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso del 24/7/97, la graduatoria rimane valida per diciotto mesi dalla sua approvazione. Ne consegue che nel caso di rinuncia al posto da parte del vincitore, la stessa avrebbe dovuto essere utilizzata mediante scorrimento in favore del successivo classificato.
Lo scorrimento della graduatoria dei vincitori costituirebbe, peraltro, un obbligo anche alla luce dell’articolo 15 del DPR menzionato in rubrica.
Il diniego di scorrimento sarebbe inoltre viziato per contraddittorietà avendolo in precedenza disposto lo stesso Istituto, nei confronti dello stesso ricorrente, nell’affidamento di un breve incarico di ricerca.
2) Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.
La risposta di diniego di scorrimento della graduatoria, inviata dall’Amministrazione intimata, si fonderebbe su una affermazione generica di non sussistenza di validi presupposti per lo scorrimento della graduatoria, ma non darebbe conto delle ragioni effettive per le quali l’Istituto non avrebbe ritenuto di dover dare attuazione ad una previsione del bando medesimo.
3) Violazione degli articoli 1, 4 e 8 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Il mancato scorrimento della graduatoria, e l’indizione del nuovo concorso, avrebbero comportato la violazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e speditezza, nonché la violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost..
Di qui l’ulteriore illegittimità dei provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il ricorrente, alla Camera di Consiglio del 14/3/02 ha avuto cognizione dell’intervenuta conclusione del concorso (bandito in seguito al diniego di scorrimento della precedente graduatoria) e della nomina della Dott.ssa Anna Ancora nel posto di ricercatore presso l’I.I.M.S. che si era reso vacante a seguito delle dimissioni del Dott. Morrone.
Con ricorso notificato il 26/4/02, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, impugnando anche gli atti relativi al concorso, quali l’approvazione della graduatoria ed il provvedimento di nomina e di attribuzione dell’incarico, deducendo i seguenti motivi aggiunti:
4) Reiterato eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – Ingiustizia manifesta.
L’indizione del nuovo concorso sarebbe lesivo degli interessi del ricorrente e sarebbe del tutto illogico, tanto più che il ricorrente avrebbe già svolto l’attività di ricerca presso il medesimo Istituto.
5) Eccesso di potere per illegittimità derivata.
Dall’illegittimità del diniego di scorrimento e di indizione del nuovo concorso discenderebbe l’illegittimità derivata di tutti gli atti concorsuali, compresi quelli di approvazione della graduatoria e di nomina della controinteressata.
A seguito della notificazione del ricorso per integrazione del contraddittorio si è costituita in giudizio la controinteressata Dott.ssa Anna Ancora che ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell’impugnazione avverso i provvedimenti di approvazione della graduatoria e di nomina.
Deduce, infatti, di essere stata inquadrata nella qualifica fin dal 17/7/01 e sostiene che il ricorrente, che pure aveva presentato domanda di partecipazione al concorso, non avrebbe potuto non essere a conoscenza del completamento del concorso in breve termine rispetto alle date di espletamento delle prove scritte (26 e 27 marzo 2001).
Insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, proposto avverso il bando e tutti gli atti conseguenti, considerato che la ricorrente avrebbe partecipato al concorso, rinunciando al precedente posto di lavoro, senza essere stata informata del contenzioso in atto con l’Amministrazione; chiede comunque anche il rigetto del ricorso per infondatezza.
In prossimità dell’udienza di discussione, tutte le parti hanno presentato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.
All’udienza pubblica del 10 ottobre 2002, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO.
Come ricordato in punto di fatto, il ricorrente, con ricorso R.R. 488/99, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ricercatore, terzo livello professionale, per il Laboratorio di Scienze Sociali presso il Polo Scientifico e Tecnologico dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale, presentata in data 17/9/98 a seguito delle dimissioni del primo classificato, dott. Adolfo Morrone (nota prot. n. 4968/AA.GG. del 26/11/98), nonché la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 118 del 9.11.1998, con la quale è stata assunta la decisione di reiterare il procedimento concorsuale de quo anziché procedere allo scorrimento della graduatoria.
Con il presente ricorso, invece, il ricorrente ha impugnato gli atti conseguenti al diniego di scorrimento della graduatoria, e cioè la deliberazione di indizione del nuovo concorso, il successivo bando di concorso, gli atti della procedura concorsuale, tra i quali, ovviamente l’atto di approvazione della graduatoria e quello di nomina della controinteressata.
E’ del tutto evidente, che detto giudizio, non possa non risentire di quello previamente proposto avverso l’atto presupposto, costituito dal diniego di scorrimento della graduatoria.
Ed infatti, non soltanto il ricorrente ha sostanzialmente riproposto nel presente giudizio le medesime censure già dedotte avverso l’impugnazione del diniego di scorrimento della graduatoria con ricorso R.R. 488/99, ma ha puntualmente proposto la censura di illegittimità derivata del nuovo bando di concorso, per illegittimità degli atti presupposti.
Con decisione assunta nella medesima Camera di Consiglio, questo Tribunale ha accolto il ricorso R.R. 488/99 ritenendo fondate le censure proposte avverso il diniego di scorrimento della graduatoria.
Innanzitutto il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione nel quale era stato dedotta la violazione dell’art. 9 del bando di concorso (che stabiliva la validità della graduatoria del concorso medesimo per un periodo di diciotto mesi e ne prevedeva lo scorrimento in favore di candidato posto in posizione successiva al vincitore nel caso di rinuncia al posto da parte di quest’ultimo) e che quindi introduceva l’obbligo per l’Amministrazione di disporre lo scorrimento, obbligo peraltro rinvenibile anche nella disposizione dell’art. 15 del DPR n. 487 del 1994.
Il Tribunale ha innanzitutto confutato le affermazioni svolte dall’intimato Istituto a proposito della graduatoria finale di un concorso pubblico. Questa, contrariamente all’assunto del medesimo Istituto, non si distingue in graduatoria dei vincitori e in graduatoria degli idonei, ma nell’unica graduatoria degli idonei, cioè di coloro che sono potenzialmente in grado di svolgere le funzioni relative al posto per il quale hanno partecipato al concorso, con distinzione tra i “vincitori”, cioè coloro che essendosi collocati in posizione utile in relazione al numero dei posti da ricoprire, possono essere immediatamente assunti e gli “idonei” cioè coloro che pur essendo stati ritenuti in grado di svolgere le predette funzioni non possono essere assunti a causa della loro deteriore posizione nella graduatoria medesima, posizione alla quale non corrisponde la disponibilità di un posto.
Passando poi all’esame della questione relativa all’utilizzazione di una graduatoria finale di un concorso pubblico, il Collegio ha osservato che la prima disposizione a venire in rilievo è l’articolo 8 del DPR n.3 del 1957 che nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, stabilisce testualmente che:
“ L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.”
La disposizione riferita prevede una facoltà – e non un obbligo – di scorrimento della graduatoria dei candidati e introduce, accanto alla possibilità di assumere il candidato collocatosi in posizione successiva al vincitore, nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di quest’ultimo, (quindi entro il numero di posti originariamente messi a concorso) la possibilità di assumere anche altri candidati (oltre il numero dei posti messi a concorso, pertanto) che si sono collocati in posizione non utile ma sono stati ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, semprechè i posti relativi siano vacanti e la loro copertura avvenga, nel caso di posti direttivi, in misura non superiore al 10% del numero di posti messi a concorso. Ciò all’evidente fine di conciliare le esigenze di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, assicurate evitando lo svolgimento di un nuovo concorso, con il diritto, consacrato nell’articolo 51 della Costituzione, di tutti i cittadini di concorrere ai posti della pubblica amministrazione.
Successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e in attuazione di esso è intervenuto l’articolo 15, comma 7, del DPR n. 487 del 1994, contenente una regola generale secondo la quale: “ Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.”
La norma ha sostituito la facoltà prevista nella disposizione prima richiamata –relativamente al numero dei posti originariamente messi a concorso- con un obbligo ed ha trovato conferma nelle leggi finanziarie degli anni successivi, ispirate ad evidenti esigenze di economia determinate dalle note difficoltà del bilancio pubblico.
Basta richiamare l’articolo 39, comma 13, della legge n. 449 del 1997 ove si stabilisce che: “Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.”
E successivamente, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488 nella parte in cui si stabilisce che: “ Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.”
Ed infine, l’articolo 51 della legge n. 388 del 2000 ove, al comma 8, si prevede che: “Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998.”
Tutte le disposizioni riferite pongono in risalto e confermano la circostanza che la facoltà di avvalersi della graduatoria, in precedenza prevista dall’articolo 8 del DPR n.3 del 1957, è stata trasformata in un obbligo (al di là di settori specifici come ad esempio quello relativo al personale delle ASL). Ciò, naturalmente, con riferimento ai posti messi a concorso, mentre resta fuori l’altra ipotesi di copertura di posti vacanti, oltre al numero di quelli messi a concorso purchè entro un determinato limite, previsto dal summenzionato articolo 8, del T.U. n. 3/1957.
E’, naturalmente, rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione pubblica, la possibilità di non procedere all’assunzione nel caso in cui siano sopravvenute esigenze che rendono opportuno non procedere alla copertura del posto e la possibilità di ripetere il concorso nel caso in cui si ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico in parte diverso da quello svolto con il concorso concluso.
Al di fuori di queste ipotesi non è consentita la copertura del posto resosi disponibile attraverso l’indizione di un nuovo concorso.
Nel caso in esame, ha ritenuto il Collegio che, oltre al quadro generale riferito debba essere tenuto in considerazione anche l’articolo 9 del bando di concorso nel quale, con una norma autovincolante, è stata prevista la validità della graduatoria per un periodo pari a diciotto mesi e lo scorrimento della medesima nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse reso disponibile entro tale periodo.
Sembra chiaro, a questo punto, che l’Amministrazione intimata, in ossequio alle norme riferite e in presenza della rinuncia al posto da parte del primo classificato entro il termine di diciotto mesi di validità della graduatoria allegata alla delibera n. 27 del 21 aprile 1998, era tenuta, in presenza della conferma della necessità della copertura di detto posto rilevabile dalla sua messa a concorso, a procedere allo scorrimento della graduatoria medesima.
Le argomentazioni svolte danno conto della fondatezza della censura esaminata rispetto alla quale si rivela del tutto inconferente il richiamo alle graduatorie per il conferimento di incarichi a termine operato dal medesimo ricorrente.
Il Tribunale ha ritenuto fondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente lamentava il difetto di motivazione.
Anche nell’ipotesi in cui l’Istituto intimato avesse ritenuto che lo scorrimento della graduatoria fosse riservato ad una sua valutazione discrezionale, anzi ancor più in questa ipotesi, lo stesso avrebbe dovuto, a fronte della precisa richiesta del ricorrente, rendere note le ragioni per le quali intendeva procedere alla messa a concorso di quel posto anziché scorrere la graduatoria generale.
Fondato, infine, è stato ritenuto anche il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamentava la violazione dei principi di buon andamento ed economicità dell’attività della P.A.
Ha ritenuto il Collegio che sono proprio questi principi i fondamenti giuridici della generale previsione di utilizzazione – mediante scorrimento – della graduatoria generale di merito di un concorso pubblico, e pertanto il semplice esame del quadro descritto dà conto della loro inosservanza.
Nel caso in esame, infine, contrariamente all’assunto della difesa dell’Istituto, la graduatoria esiste ed è quella allegata alla delibera n. 27 del 21 aprile 1998 secondo quanto dichiara espressamente lo stesso Istituto resistente.
Sulla base delle predette considerazioni il ricorso è stato accolto ed il Tribunale ha annullato non soltanto la nota con la quale l’Istituto resistente ha negato lo scorrimento della graduatoria (nota prot. 4988 in data 26/11/98) ma anche la deliberazione n. 118 del Consiglio di Amministrazione dell’I.I.M.S. del 9/11/98 che ha disposto l’integrazione del piano delle assunzioni e l’indizione di n. 3 concorsi, tra i quali rientra quello in questione.
Ne consegue che il bando di concorso impugnato con il presente ricorso, risulta adottato sulla base di un provvedimento ritenuto illegittimo da questo Tribunale (la delibera n. 118 del 9/11/98 del C.d.A. dell’Istituto con la quale è stato indetto il concorso e si è quindi negato lo scorrimento della precedente graduatoria) e come tale risulta affetto da illegittimità derivata.
L’annullamento del bando di concorso per illegittimità derivata rispetto ai provvedimenti già ritenuti illegittimi da questo Tribunale, comporta l’annullamento di tutti gli atti conseguenti, compresi la delibera di approvazione della graduatoria del concorso e l’atto di nomina della controinteressata.
Non possono essere infatti accolte le eccezioni di inammissibilità e tardività dell’impugnazione, sollevate dalla controinteressata e dalla stessa Amministrazione resistente, avverso gli atti di approvazione della graduatoria formatasi a seguito del nuovo concorso e di nomina della stessa controinteressata.
Innanzitutto deve essere richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la rituale proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il bando di un concorso a pubblici impieghi non onera il ricorrente all'impugnazione degli atti successivi e consequenziali (approvazione della graduatoria, nomina dei vincitori), in quanto l'eventuale annullamento del bando implica l'automatico travolgimento di questi ultimi. (Consiglio Stato sez. V, 2 marzo 1999, n. 211; TA.R. Puglia Sez. II Bari 30/1/2002 n. 525; C.G.A.R.S. 1/7/99 n. 298; ecc.).
La sentenza di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, creando l’obbligo nella P.A. soccombente di ripristinare la situazione anteatta, ha effetto caducante nei confronti di tutti gli atti che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario, per cui il ricorrente vittorioso non è tenuto a seguire tutti gli sviluppi del procedimento amministrativo e ad impugnare gli atti consequenziali, né ha l’onere di ricercare tutti i “cosiddetti controinteressati successivi” – ossia quei soggetti che, per effetto di quegli atti medesimi, vengono a trovarsi in una situazione giuridica di vantaggio-, pur se la mancata impugnazione può determinare l’eventuale opposizione di terzo proprio da parte di questi soggetti che non hanno partecipato al giudizio sul provvedimento antecedente e vengono privati del loro vantaggio in virtù dell’annullamento di quest’ultimo (nella specie, l’impugnazione del bando di concorso non onera il ricorrente a seguire gli sviluppi della procedura e ad impugnare anche le graduatorie e le nomina, atti strettamente consequenziali a quello gravato e travolgibili per effetto dell’annullamento dei quest’ultimo (così C.d.S. Sez. V 24/5/96 n. 592).
Stante la portata caducante dell’annullamento del bando di concorso, il ricorrente avrebbe potuto omettere di impugnare anche gli atti consequenziali e di notificare il ricorso alla “controinteressata successiva”, Dott. Ancora; ha invece preferito impugnare formalmente tutti gli atti, anche quelli consequenziali e notificarle il ricorso.
Ciò però non modifica le regole processuali, che restano sempre le stesse.
Il richiamo al principio dell’efficacia caducante dell’annullamento del bando di concorso sarebbe già di per sé sufficiente per respingere le eccezioni di inammissibilità e tardività proposte; ad ogni buon le eccezioni sono pure infondate giacché non vi è alcuna prova della previa conoscenza dell’atto di approvazione della graduatoria e del provvedimento di nomina della controinteressata prima della Camera di Consiglio del 14/3/02, come dichiarato dal ricorrente nel ricorso per integrazione del contraddittorio e proposizione di motivi aggiunti notificato il 26/4/02.
Nessun elemento di prova circa la piena conoscenza prima di quella data hanno fornito l’Amministrazione e la controinteressata, non avendo alcuno specifico significato la conoscenza delle date delle sole prove scritte del concorso che costituiscono, ovviamente, la prima fase della procedura concorsuale.
Né può condividersi la tesi della controinteressata secondo cui, l’esito del ricorso non potrebbe arrecarle pregiudizio poiché essa non avrebbe avuto cognizione dell’impugnazione del bando, ed avrebbe partecipato ad un regolare concorso, vincendolo, mentre il ricorrente non vi avrebbe neppure preso parte.
E’ sufficiente rilevare al riguardo che nei confronti dell’impugnazione del bando di concorso non vi sono ancora controinteressati e che quindi nessun onere di notifica aveva il ricorrente nei suoi confronti (C.d.S. Sez. VI 30/4/02 n. 2302; C.d.S. Sez. V 3/2/00 n. 601; 2/3/99 n. 211; T.A.R. Sicilia Palermo 8/6/95 n. 528; ecc.).
Per ciò che concerne poi la sua specifica situazione, il Collegio non può non rendersi conto della delicatezza della questione, giacché la controinteressata ha partecipato in assoluta buona fede ad una procedura concorsuale, ha sostenuto le prove di esame e si è classificata al primo posto della graduatoria vincendo il concorso; ha quindi lasciato il precedente incarico di lavoro per assumere le nuove funzioni nella convinzione della stabilità della qualifica conseguita.
Per effetto dell’accoglimento del ricorso R.R. 488/99 avverso il diniego di scorrimento della graduatoria e di conseguente illegittima indizione del concorso, ne è derivato l’accoglimento del ricorso proposto avverso il bando di concorso cui la controinteressata ha partecipato, ed il conseguente annullamento non soltanto del bando ma anche di tutti gli atti consequenziali, tra i quali rientrano, ovviamente quelli che la riguardano direttamente.
Si tratta di un effetto automatico che determina la caduta “ a castello” di tutti gli atti della procedura, che non può non riverberarsi anche nei suoi confronti.
Alla controinteressata residuano quindi i rimedi processuali apprestati dall’ordinamento (l’appello, l’opposizione di terzo ed il risarcimento del danno).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto perché fondato.
Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-
accoglie
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2002.
Francesco Corsaro PRESIDENTE
Stefania Santoleri ESTENSORE

 
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albatr
view post Posted on 20/1/2011, 17:40




Concordo credo ci sia ancora un po' da aspettare comunque per l'anno prossimo dovremmo farcela a vedere questo bando. Almeno speriamo ;-)
 
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dirittocontrario
view post Posted on 23/1/2011, 20:52




CITAZIONE (tarvisium2 @ 19/1/2011, 16:37) 
Se prima non assumono gli 8 idonei del precedente concorso, il bando verrà impugnato e fatto annullare (cons stato 668-2010)

e considerato che il Ministero dell'Interno non ha ancora (inspiegabilmente) chiesto l'autorizzazione per gli idonei, i tempi saranno lunghi

Può anche darsi che gli idonei del vecchio concorso vengano inviati al corso assieme ai vincitori del nuovo. Le note preliminari del Ministero del 2009, per il triennio 2010-2012, avevano preventivato ben altri numeri, mi pare attorno ai 60 posti (che poi corrispondevano all'incirca al numero di Vice Prefetti Aggiunti promossi a Vice Prefetti dopo dopo l'ultimo concorso. Se i miei conti tornano il numero di Aggiunti che esce dovrebbe essere sostituito dagli aggiunti che entrano ma la logica deve fare i conti con i tagli in bilancio!). Considerato il numero di Vice Prefetti neo nominati ed i vari pensionamenti, 30 posti mi sembrano un numero risicato ma con questi chiari di luna che ben venga un bando a 30 + gli idonei (cosa sacrosanta) del vecchio concorso! Aspettiamo il bando che sarebbe ora...
 
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tarvisium2
view post Posted on 1/2/2011, 14:43




Risposta. - Il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare del 18 ottobre 2010, condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha indicato alle amministrazioni pubbliche le modalità per richiedere l'autorizzazione ad assumere personale alla luce dell'attuale quadro normativo in materia di reclutamento.
Il Ministero dell'interno provvederà, conseguentemente, a richiedere l'autorizzazione all'assunzione, per l'anno 2010, dei vincitori dei concorsi a 80 posti di collaboratore amministrativo e a 115 posti di assistente amministrativo contabile, per un totale di 86 unità, corrispondenti al 20 per cento della spesa per le cessazioni relative all'anno 2009.
Per l'anno 2011, sempre nei rispetto del limite della quota del 20 per cento delle fuoriuscite di personale avvenute nell'anno 2010, saranno avviate le procedure di assunzione dei restanti vincitori dei concorsi sopracitati nonché dei nove idonei del concorso pubblico a 35 posti per l'accesso alla carriera prefettizia.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.

 
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nosce te ipsum
view post Posted on 18/3/2011, 14:55




Qualcuno dei forumisti ha notizie sulla (presunta) imminente pubblicazione del bando, e della relativa tempistica? Grazie..
 
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shrek 27
view post Posted on 22/3/2011, 19:15




scusate l'intrusione...ma come mai da 13 idonei ora si parla di 9 e, leggo più sopra, addirittura 8?c'è stata una decimazione o è una svista?
 
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dirittocontrario
view post Posted on 24/3/2011, 17:06




CITAZIONE (shrek 27 @ 22/3/2011, 19:15) 
scusate l'intrusione...ma come mai da 13 idonei ora si parla di 9 e, leggo più sopra, addirittura 8?c'è stata una decimazione o è una svista?

Non saprei, immagino ci siano state delle rinunce per vari e meravigliosi motivi tipo superamento del concorso in magistratura et similia!
 
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avocat
view post Posted on 1/4/2012, 20:05




ragazzi una domanda...o meglio 2...
1) dove trovo ifo sull eventuale pubblicazione del bando?
2) perchè ho trovato una serie di quiz nel sto per ogni materia...le domande sono scelte da questi?

grazie milllleeee
 
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avocat
view post Posted on 2/4/2012, 09:58




vorrei chiedervi un'altra info...
come vengono decise le destinazioni? si conoscono a priori?
per gli idonei che farano il corso, dovranno alloggiare tutta la settimana di corso a roma?scusate le tante domande
 
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avocat
view post Posted on 5/4/2012, 09:53




nessuno può rispondere?
 
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nosce te ipsum
view post Posted on 10/4/2012, 11:42




Avocat, ti ho mandato un mes privato...
 
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Luna99
view post Posted on 22/4/2012, 16:30




chi mi sa dire dei quiz? dove trovo quelli della prova preselettiva del 2007?? e quelli del 2002???
grazieee
 
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258 replies since 19/1/2011, 09:31   24361 views
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